01. Pubblico impiego: inquadramento generale [DEMO]

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La locuzione “pubblico impiego” sta ad indicare il rapporto di lavoro, a tempo pieno o parziale, di durata determinata o indeterminata, instaurato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, termine che individua, ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, è per sinteticità denominato T.U.P.I. (Testo Unico Pubblico Impiego), poiché costituisce (rectius costituiva) un compendio nato con l’obiettivo di riportare in modo coordinato e unitario tutte le norme di disciplina del settore; tale finalità si sta progressivamente erodendo, stante il continuo sovrapporsi di novelle legislative, che vanno a modificare l’impianto normativo originario.

Nell’ambito del pubblico impiego il fondamento primario può rintracciarsi nella stessa Costituzione, non solo per il riconoscimento tra i “principi fondamentali" del lavoro al diritto (art. 4) e per la previsione tra i “rapporti politici” del diritto di accesso di tutti i cittadini agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza (art. 51), ma anche e soprattutto per i principi cardine indicati agli artt. 97 e 98.

Il primo di essi stabilisce, innanzitutto, che l’organizzazione dei pubblici uffici debba essere improntata al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Corollario dei due principi guida è la previsione recata dal terzo comma dello stesso art. 97, ovvero che al pubblico impiego si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Il concorso pubblico è considerato quale strumento di selezione dei più capaci e meritevoli, in virtù di una valutazione dei candidati basata su prove anonime (principio di imparzialità) e fondata su criteri obiettivi e predefiniti (principio di buon andamento). Si badi che l’attenzione alla procedura di accesso è tale, da avere indotto il legislatore a porvi particolare attenzione per garantire la piena trasparenza; basti pensare che il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, delinea all’art. 19 la particolare pubblicità da riservare agli atti inerenti i concorsi pubblici, richiedendosi l’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso, dei criteri di valutazione da parte della Commissione, delle tracce delle prove e delle graduatorie finali, curando altresì il costante aggiornamento di tali dati, anche previa pubblicazione del collegamento ipertestuale tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al principio di imparzialità e buon andamento si riconduce anche il dispositivo del 2’ comma dell’art. 97 Cost.: se le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari sono definite in via generale nell’ambito degli atti organizzativi interni di ogni Ente, viene meno il rischio di interventi ad hoc da parte dei pubblici impiegati, che possano perseguire un interesse proprio anziché curare una corretta attività amministrativa. Notevole rilievo assume questa misura in chiave di prevenzione della corruzione, su cui ci si soffermerà nel prosieguo.

Il principio testè richiamato è recepito nell’art. 1 T.U.P.I., laddove dispone che il D.Lgs. 165/2001 è volto a disciplinare l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei tre criteri direttivi individuati quali principi generali dell’attività amministrativa dall’art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”:

  1. efficienza: “accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici”;
  2. economicità: razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
  3. efficacia: “realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica”.

I principi del D.Lgs. 165/2001 vengono elevati al rango di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, ai quali le Regioni a statuto ordinario devono attenersi nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.

Strettamente connesso all’art. 97 è il successivo art. 98 Cost., che sancisce che i pubblici impiegati siano “al servizio esclusivo della Nazione”. Il pubblico dipendente, a prescindere dal ruolo rivestito, in virtù del rapporto di impiego con la P.A., svolge un munus pubblico, che deve assolvere perseguendo la pubblica utilità e il superiore interesse della collettività e non specifici interessi propri o di parte, pena l’assoggettamento a responsabilità diretta, sotto il profilo penale, civile e amministrativo, per gli atti compiuti in violazione di diritti (art. 28 Cost.).


PRINCIPI GENERALI

Art. 4 Cost.

Diritto di tutti i cittadini al lavoro

Art. 51 Cost.

Diritto di accesso di tutti i cittadini agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza

Art. 97 Cost.

Buon andamento e imparzialità

Determinazione delle competenze, attribuzioni e responsabilità dei funzionari

Accesso tramite pubblico concorso, salvo eccezioni di legge

Art. 1 D.Lgs. 165/2001

Organizzazione degli uffici e rapporto di lavoro finalizzati a conseguire le “3 E”: economicità, efficienza ed efficacia

Norme del TUPI costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost., a cui le Regioni devono attenersi

Art. 98 Cost.

Pubblico dipendente al servizio esclusivo della Nazione

Art. 28 Cost.

Responsabilità diretta civile, penale e amministrativa

Art. 19 D.Lgs. 33/2013

Obblighi di pubblicazione in materia di bandi di concorso




Esercitazione:

Illustrare il quadro normativo nel quale si inserisce la disciplina del pubblico impiego e i principi ai quali essa si ispira.
Per effettuare l’esecitazione segui il link: https://esercitati.omniavis.it/esercitazione/1498