In vigore dal 1 aprile 2023 1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo. 2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8. 3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. |
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L’articolo 134 disciplina attraverso precise e puntuali disposizioni, la collaborazione tra pubblico e privato nello svolgimento di attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.
Il comma 1 ripropone, seppur con alcune sostanziali modifiche, il contenuto del previgente articolo 151 del D.lgs 50/2016, riconducendo le forme di collaborazione per le attività inerenti il settore dei beni culturali all’ampia categoria dei contratti pubblici “gratuiti”, previsti ’all'articolo 8, comma 1, salvaguardando nel contempo la progettazione e l’esecuzione delle opere e delle forniture, la direzione ed il collaudo, i quali non subiscono deroghe dalla forma contrattuale individuata (gratuita o a pagamento).
Il comma 2 introduce la possibilità di attivare forme speciali di partenariato, in aggiunta a quelle previste dal suddetto articolo 8, tra lo Stato, le regioni e gli enti territoriali con gli enti e organismi pubblici o privati, attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie, umane o strumentali previste dalla legislazione vigente. L'obiettivo principale degli accordi è favorire il recupero, il restauro, la manutenzione e la valorizzazione dei beni culturali nonché garantire la piena fruizione del patrimonio culturale nazionale.
Rispetto alla previgente disposizione contenuta all’articolo 151 del D.lgs 50/2016, non viene riproposto il riferimento ai soli beni immobili, estendendo di conseguenza l’applicabilità della disposizione in commento, anche ai beni mobili.
Il comma 3 sottolinea che le norme già previste dall'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio non vengono modificate e pertanto trovano piena applicazione in armonia con il nuovo codice dei contratti. (esempio di rinvio esterno).
Il comma 4 introduce una procedura specifica per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione che riguardano lavori, servizi o forniture, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, con importi superiori a 40.000 euro. Vediamo i dettagli:
Prima di procedere con il contratto di sponsorizzazione, la stazione appaltante deve pubblicare un avviso sul proprio sito internet per almeno 30 giorni. L'avviso informa che la stazione appaltante sta cercando sponsor per interventi specifici o comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione. Questo passo mira a garantire la trasparenza e a dare la possibilità a potenziali interessati di manifestare il loro interesse.
Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, la stazione appaltante può negoziare liberamente il contratto di sponsorizzazione. Questo significa che, dopo che le informazioni sono state pubbliche per un periodo sufficiente, l'ente pubblico può discutere e definire il contratto con gli sponsor interessati. È importante notare che il processo di negoziazione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento tra gli operatori che hanno manifestato interesse.
Nonostante il processo di negoziazione sia libero, alcune regole devono essere rispettate. In particolare, devono essere garantiti i principi europei in materia di appalti pubblici e le disposizioni contenute negli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Ulteriore disposizione è prevista nel caso in cui lo sponsor intenda offrire gratuitamente le prestazioni(lavori, servizi o forniture), in tal caso, fermo restando la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei e nazionali in materia, vengono esclusi alcuni requisiti nazionali e regionali relativi ai contratti pubblici, ad eccezione di quelli relativi alla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.
Sia la stazione appaltante che l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali devono fornire prescrizioni dettagliate in merito alla progettazione, all'esecuzione e al collaudo degli interventi sponsorizzati. Queste prescrizioni costituiscono una guida specifica per gli aspetti tecnici e procedurali legati ai lavori, servizi o forniture oggetto del contratto di sponsorizzazione.