01.07. Articolo 7 - Principio di auto-organizzazione amministrativa. [DEMO]

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In vigore dal 1 aprile 2023

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

L’art. 7 estende il principio di libera autorganizzazione delle autorità pubbliche, contenuto nell’art.2

della direttiva 23/2014 sulle concessioni, anche ai contratti di appalto; viene quindi posta su un

piano di apparente parità la scelta delle pubbliche amministrazioni di ricorrere alla autoproduzione,

all’esternalizzazione ovvero alla cooperazione pubblico-pubblico. Da notare che il primo comma non utilizza il termine stringente “stazione appaltante e/o enti concedenti” nonostante la normativa si riferisca ai contratti pubblici, ma volutamente estende l’applicazione di questo principio a tutte le pubbliche amministrazioni.

Autoproduzione: l’attività viene svolta direttamente dal soggetto pubblico;

Esternalizzazione:l’attività viene affidata a un soggetto terzo;

Cooperazione: l’attività viene svolta da un’altra pubblica amministrazione nel perseguimento di finalità comuni a quest’ultima e alla pubblica amministrazione beneficiaria.

Il secondo comma dell'articolo in commento, ricalca il previgente articolo 192 del D.lgs 50/16 in merito all’affidamento alle società in house(autoproduzione), ma con importanti e rilevanti novità. Innanzitutto non è stato riproposto il particolare procedimento di iscrizione nel registro ANAC, previsto dall’art. 192 del D.lgs n. 50/2016, che seppur di natura “dichiarativa”, non vi è dubbio che il procedimento in generale ha comunque una natura “ibrida”, presentando diversi ed evidenti profili di autoritatività. Tesi tra l’altro confermata nel parere del

“(Consiglio di Stato, comm. spec., 01.02.2017 n. 282)”. La motivazione per il ricorso all’in house prevista nel previgente codice viene confermata seppur con delle importanti novità:

  • viene chiarito che il ricorso a tale modello gestionale è accomunato all’affidamento mediante il ricorso al mercato dall’applicazione dei medesimi principi indicati agli artt. 1, 2 e 3 (principio del risultato, principio della fiducia, principio dell’accesso al mercato);
  • viene semplificata la motivazione rispetto all’art. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dell’onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell’in house;
  • la motivazione appare ancorata più a ragioni economiche e sociali (le ricadute positive sul piano sociale rientrano tra le esternalità da valutare ai fini della scelta del modello gestionale) che a ragioni giuridico-formali;
  • motivazione diversificata in base a servizi all’utenza e servizi strumentali

Il terzo comma disciplina i servizi L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale con un rimando al “(D.lgs 23 dicembre 2022, n. 201)”

“(D.Lgs. 201/2022 - Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (31/12/2022) - Simone Chiarelli)”

Il quarto comma disciplina l’ultima modalità di scelta delle pubbliche amministrazioni ovvero la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune e dispone che non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni(non alternativamente ma contemporaneamente):

  • interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
  • garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra

prestazioni;

  • determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  • le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Il quarto comma riprende una disposizione già contenuta nel D.lgs 50/16 all’art. 5 comma 6 ma adattandolo

all’elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, che ha subordinato la cooperazione

tra amministrazioni tramite accordi e non contratti di appalto.

Videocommento

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