10.01.01. Consiglio [DEMO]

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Il Consiglio (inizia subito a notare le analogie con il Parlamento) è

  • un organo collegiale
  • formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune
  • eletti dai cittadini
  • per una durata di cinque anni.
  • è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

Cerchiamo di analizzare gli aspetti fondamentali.

ORGANO: il Consiglio è uno degli organi politici dell’Ente (insieme alla Giunta ed al Sindaco). Organo significa che è capace di manifestare all’esterno la volontà dell’Ente nel suo complesso, attraverso deliberazioni (l’atto tipico del Consiglio) che sono adottate “in nome del Comune”.

L’intestazione (la prima parte formale dell’atto amministrativo) indica proprio l’ente, spesso accompagnata dallo stemma, con tutti gli elementi per la sua identificazione (sede, recapiti, partita iva ecc…)

COLLEGIALE: Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un certo numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I membri del Consiglio prendono il nome di “consiglieri” (stesso nome dei membri del Consiglio provinciale e regionale; così come i membri del Senato sono senatori e quelli della Camera … deputati, non camerieri!) e tutti i membri del Parlamento sono parlamentari. Attenzione però che il Sindaco fa sempre parte del Consiglio mentre a livello statale il Capo dello Stato non fa mai parte del Parlamento ed il Capo del Governo può non essere parlamentare. Collegiale significa essenzialmente che le decisioni vengono prese dall’insieme dei membri opportunamente convocato ed a seguito di un processo decisionale che si svolge essenzialmente mediante votazione.

ELETTI: I consiglieri sono eletti direttamente dai cittadini (da sempre! Il consiglio è il principale organo di rappresentanza democratica, in quanto rappresenta più o meno fedelmente il corpo elettorale, maggioranza ed opposizione). Il sistema elettorale varia in base alle dimensioni dell’Ente (ci sono fondamentalmente 2 sistemi, uno per i Comuni fino a 15.000 abitanti ed uno per gli enti più grandi) e varia nel tempo (la legge elettorale è oggetto di interventi legislativi specifici).

5 ANNI: E’ la durata della cosiddetta “consigliatura”, il periodo di durata in carica del Consiglio (e della Giunta e Sindaco).

Riepilogo (link)

  • Il Consiglio Comunale è il massimo organo istituzionale del Comune: rappresenta direttamente la volontà dei suoi membri, in quanto da essi eletto.
  • E' un organo di tipo collegiale con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
  • Secondo il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il Consiglio comunale è l'assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
  • Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune.
  • La durata del mandato è di 5 anni. Le modalità di elezione differiscono secondo la grandezza del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti, nel caso in cui il candidato sindaco più votato sia supportato da più liste, 2/3 dei seggi sono assegnati alla lista più votata (8 nel caso di comuni con 12 consiglieri assegnati e 11 nel caso di 16 consiglieri da eleggere). I seggi attribuiti alle liste battute sono assegnati proporzionalmente con il metodo D'Hondt o della media più alta.
  • Nei Comuni più grandi è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati qualora nessun candidato abbia raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. Al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto sono attribuiti il 60% dei seggi assegnati al Comune; ai gruppi di liste collegati a candidati sindaci 'perdenti' è attribuito il residuo 40% dei seggi, purché detti gruppi abbiano superato uno sbarramento del 3%. È ammesso un ulteriore collegamento tra liste e candidati tra il primo e il secondo turno (il cosiddetto apparentamento).
  • Per gravi motivi il Consiglio può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno prima della scadenza naturale del mandato. In tal caso anche il sindaco e la giunta comunale decadono e sono sostituiti da un commissario.
  • Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali ci sono lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali.
  • Al Consiglio comunale il Sindaco sentita la Giunta presenta il "Documento programmatico di legislatura" che ha sostituito il ben più generico documento contenente gli indirizzi generali di governo. art. 46 comma 3 che ha modificato l'art. 16, L. 81/1993. In questa fase il Consiglio prende atto del programma che intende realizzare il Sindaco con l'introduzione di questa norma contenuta nel testo unico D.Lgs. 267/2000, il legislatore non chiama più il Consiglio ad approvare programma sindacale.
  • I consigli comunali sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta.
  • Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Sono straordinarie le altre. Possono essere pubbliche oppure segrete (cioè senza pubblico) quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone.
  • Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone.

Il consiglio comunale ha la seguente organizzazione:

  • Presidente del Consiglio Comunale, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.

[DECALOGO] delle nozioni da sapere sul Consiglio:

Ecco una descrizione dettagliata degli istituti che caratterizzano la vita democratica e amministrativa degli enti locali (in particolare dei Comuni), definendo il funzionamento degli organi e la validità dei loro atti.

SEDUTA

È la singola riunione di un organo collegiale (Consiglio o Giunta). Per essere valida, deve essere preceduta da una formale convocazione e deve raggiungere il quorum strutturale (numero legale), ovvero la presenza del numero minimo di componenti previsto dalla legge o dal regolamento. La seduta può essere pubblica (regola generale per il Consiglio) o segreta (solitamente per questioni riguardanti persone).

COMMISSIONI

Sono organi interni al Consiglio Comunale, composti da consiglieri in proporzione alla consistenza dei gruppi politici. Si dividono in:

  • Permanenti: Hanno compiti istruttori, consultivi e di preparazione degli atti che dovranno poi essere votati in Consiglio.
  • Speciali o di Indagine: Istituite temporaneamente per affrontare temi specifici o controllare l'operato dell'amministrazione (art. 44 TUEL).

GRUPPI CONSILIARI

Rappresentano l'articolazione politica interna al Consiglio. Ogni consigliere deve appartenere a un gruppo, che solitamente ricalca la lista elettorale di appartenenza. Ogni gruppo nomina un Capogruppo, che partecipa alla relativa "Conferenza dei Capogruppi" per definire l'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori consiliari.

VERBALE

È il documento scritto che attesta quanto avvenuto durante una seduta. Non è una trascrizione parola per parola (salvo diversa previsione), ma un resoconto sintetico che riporta i presenti, l'ordine del giorno, le dichiarazioni di voto e l'esito delle votazioni. Viene redatto dal Segretario Comunale, che ne garantisce la fede pubblica.

DELIBERAZIONE

È l'atto formale con cui un organo collegiale (Giunta o Consiglio) manifesta la propria volontà e assume una decisione. Perché sia valida, deve contenere i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi. Una volta approvata, viene pubblicata all'Albo Pretorio per renderla conoscibile ai cittadini.

MOZIONE DI SFIDUCIA

È l'atto politico con cui il Consiglio Comunale dichiara la fine del rapporto di fiducia con il Sindaco. Deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. Se approvata, comporta la decadenza del Sindaco, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio stesso (principio simul stabunt simul cadent).

COMPETENZE TIPICHE

Si riferiscono alla ripartizione dei compiti tra gli organi:

  • Consiglio: Ha competenza esclusiva su atti di indirizzo e programmazione (bilanci, piani urbanistici, regolamenti).
  • Giunta: Ha una competenza "residuale", ovvero compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o al Sindaco.
  • Sindaco: Ha la rappresentanza dell'ente e funzioni di ufficiale di governo.

REGOLAMENTI

Sono atti normativi secondari attraverso i quali l'ente disciplina la propria organizzazione e il funzionamento dei servizi (es. Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Edilizio). Sono subordinati allo Statuto e alla legge, ma godono di autonomia garantita dalla Costituzione (Art. 117).

PROGRAMMAZIONE

È l'attività con cui l'ente definisce i propri obiettivi e le risorse per realizzarli. Il documento principale è il DUP (Documento Unico di Programmazione), che precede il Bilancio di Previsione. Serve a dare coerenza tra le promesse elettorali e le effettive capacità finanziarie del Comune.

SCIOGLIMENTO

È l'atto estremo con cui viene interrotto il mandato degli organi elettivi prima della scadenza naturale. Può avvenire per:

  • Cause politiche: Dimissioni del Sindaco, mozione di sfiducia, dimissioni della metà più uno dei consiglieri.
  • Cause amministrative: Mancata approvazione del bilancio nei termini.
  • Cause gravi: Fenomeni di infiltrazione mafiosa o gravi e persistenti violazioni di legge.

[ESERCITAZIONE]

Ecco una batteria di 20 quiz di livello avanzato sugli istituti degli enti locali, basati sul Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e sulla normativa costituzionale.

Le risposte esatte sono distribuite equamente (5 per ogni lettera: A, B, C, D) e i commenti sono riportati in calce al test.