03.01. IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE DISCIPLINARE [DEMO]

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Il licenziamento disciplinare scatta allorché il lavoratore si renda inadempiente a titolo di colpa ad obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con il datore di lavoro.

Esso si inquadra all’interno dell’esercizio del potere disciplinare spettante al datore di lavoro dallo stesso esercitato discrezionalmente pur entro i limiti previsti dalla legge (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2106 del codice civile).